Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.): la competenza territoriale appartiene al giudice del luogo in cui il soggetto pubblico erogante dispone l’accredito dei contributi, finanziamenti o altre provvidenze a favore di chi ne abbia fatto indebitamente richiesta.

Con sentenza n. 30770/23 del 14 luglio 2023 la Corte di Cassazione ha ribadito che, ai fini della competenza territoriale, il reato di cui all’art. 316 bis c.p. si consuma nel luogo in cui il soggetto pubblico erogante dispone l’accredito dei contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre provvidenze in favore di chi ne abbia fatto indebitamente richiesta.

Nella sua decisione la Cassazione ha anche avuto modo di precisare ulteriormente la distinzione tra il reato di cui all’art. 316 bis c.p. ed il reato di cui all’art. 640 bis c.p. (truffa aggravata ai danni dello Stato). In particolare, il reato di cui all’art. 316 bis c.p. si differenza da quello di cui all’art. 640 bis c.p. per la mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi del primo, dell’induzione in errore dell’ente erogatore, il quale si limita a prendere atto dell’esistenza dei requisiti autocertificati dal richiedente, senza svolgere una autonoma attività di accertamento, la quale è riservata ad una fase meramente eventuale e successiva.

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