La Cassazione penale sulla remissione tacita della querela in caso di mancata comparizione, senza giustificato motivo, del querelante all’udienza alla quale era stato citato come testimone

La sentenza n. 33648/23 del 31.07.2023 della Corte di Cassazione è tornata sul tema della remissione tacita della querela nell’ipotesi di “facta concludentia” del querelante incompatibili con la volontà di persistere nella querela.

Notoriamente la riforma Cartabia (D.lgs 150/22) ha ampliato le ipotesi di remissione tacita della querela previste dall’art. 152 c.p., aggiungendovi anche quella della mancata comparizione del querelante, senza giustificato motivo, all’udienza a cui era stato regolarmente citato per deporre come testimone. Disposizione questa che, per espressa volontà legislativa, non si applica nell’ipotesi in cui il querelante sia persona incapace per ragioni, anche sopravvenute, di età o di infermità o sia persona particolarmente vulnerabile nell’ottica dell’art. 90 quater c.p.p.

La disposizione, inoltre, non si applica neppure se la persona che ha proposto la querela ha agito in qualità di rappresentante di un incapace ovvero di curatore speciale del minore.

La Corte di Cassazione ha chiarito che, al di là delle ipotesi espressamente tipizzate dalla legge, spetta comunque al giudice il compito di accertare, caso per caso e senza alcun automatismo, la sussistenza o meno del giustificato motivo richiesto dall’art. 152 c.p., specie nei casi in cui emergano circostanze da cui poter fondatamente desumere la sussistenza di violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o, comunque un’illecita interferenza.

Solo all’esito di un simile doveroso controllo l’eventuale assenza del querelante potrà essere interpretata come fatto incompatibile con la volontà di voler insistere per la punizione del colpevole e potrà, quindi, essere dichiarata l’improcedibilità dell’azione penale ai sensi dell’art. 152 c.p.  

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