Riforma del processo penale: rafforzati i diritti delle vittime di reato

Un’altra novità interessante introdotta dalla riforma del processo penale entrata in vigore lo scorso 3 agosto 2017 è il rafforzamento dei diritti della persona offesa dal reato, tradizionalmente vista come una parte meramente eventuale del processo penale.

Innanzitutto il nuovo art. 335 comma 3 ter c.p.p. prevede la possibilità, decorsi sei mesi dalla presentazione della denuncia, che la persona offesa dal reato possa chiedere di essere informata in merito allo stato del procedimento.

In secondo luogo, in caso di richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero, il termine per la visione degli atti e la presentazione dell’opposizione ai sensi dell’art. 408 comma 3 c.p.p. passa da 10 giorni a 20 giorni. Termine elevato fino a 30 giorni in caso di richiesta di archiviazione di delitti commessi con violenza alla persona e per i reati di furto in abitazione e furto con strappo.

Sempre in ottica di un rafforzamento dei diritti delle vittime di reato va, infine, ricordata la modifica della disciplina della prescrizione relativa ai delitti di violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia, delitti di pornografia infantile, tratta di persone e stalking se commessi in danno di una persona minorenne. In tali casi, il termine di prescrizione dei reati decorre dal compimento della maggiore età della persona offesa, salvo che l’azione penale sia stata esercitata precedentemente.

Come evitare il processo penale con le condotte riparatorie.

Una delle principali novità introdotte dalla riforma Orlando del 2017 è costituita dall’estinzione del reato per condotte riparatorie di cui al nuovo art. 162 ter c.p.

La norma, infatti, prevede che nei casi di reati perseguibili a querela, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato ha riparato interamente il danno cagionato mediante le restituzioni o il risarcimento del danno.

La condotta riparatoria deve essere posta in essere prima dell’apertura del dibattimento e può anche sostanziarsi in un’offerta reale ai sensi dell’art. 1208 c.c. formulata dall’imputato e non accettata dalla persona offesa, purché il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.

In altri termini la congruità della somma offerta è in ultima istanza rimessa alla valutazione imparziale del giudice e non a quella della persona offesa la quale, se insoddisfatta, potrà eventualmente agire soltanto in sede civile per la differenza.

L’estinzione del reato a seguito di condotte riparatorie era già prevista nel solo rito innanzi al Giudice di Pace ma, a seguito della Riforma Orlando è stata estesa anche al rito ordinario dinanzi al Tribunale.